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910,332 EUR

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Unipolsai Assicurazioni S.p.A.

Description

Affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell’Ateneo, come meglio specificato negli specifici capitolati di polizza. La società indennizza i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che «consequenziali», causati alle cose assicurate — anche se di proprietà di terzi — nell’ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del contraente, dell’assicurato, dei rappresentanti legali, o dei soci a responsabilità illimitata, salvo quanto stabilito dagli artt. «Esclusioni» e «Delimitazioni e detrazioni». Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’autorità e quelli arrecati dall’assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione vale per gli infortuni delle categorie assicurate, evidenziate qui di seguito: — Categoria I - Infortuni occorsi a tutti i dipendenti dell’Università degli Studi di Perugia, autorizzati dal contraente ad effettuare le missioni utilizzando il mezzo di trasporto di loro proprietà e/o di proprietà dei loro familiari o conviventi. La garanzia è operante esclusivamente per gli infortuni avvenuti durante la circolazione in occasione di missioni o di adempimenti di servizio fuori dell’ufficio per il tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio (DPR 319/1990). La garanzia è altresì operante in favore delle persone trasportate, le quali non siano considerate “terzi” dalla vigente legislazione sull’assicurazione obbligatoria RC Auto. La garanzia è altresì operante per gli infortuni avvenuti durante la salita e la discesa dal veicolo nonché in caso di riparazioni di emergenza, effettuate dagli Assicurati sulla strada, sia per mettere il veicolo in condizioni di riprendere la marcia che per spostare l’automezzo stesso dal flusso del traffico o per reinserirlo nel traffico medesimo. — Categoria II - Infortuni dei conducenti degli automezzi di proprietà o in uso dell’Università (DPR 319/1990) (Dipendenti strutturati dell’Ateneo, Collaboratori e coloro che a norma di Legge sono Autorizzati dal Contraente). La garanzia è operante per gli infortuni occorsi al conducente durante ed in conseguenza dell’uso dei veicoli di proprietà dell’Università. La garanzia è altresì operante in favore delle persone trasportate, le quali non siano considerate “terzi” dalla vigente legislazione sull’assicurazione obbligatoria RC Auto. La garanzia è altresì operante per gli infortuni avvenuti durante la salita e la discesa dal veicolo nonché in caso di riparazioni di emergenza, effettuate dagli Assicurati sulla strada, sia per mettere il veicolo in condizioni di riprendere la marcia che per spostare l’automezzo stesso dal flusso del traffico o per reinserirlo nel traffico medesimo. — Categoria III - Infortuni studenti a tempo parziale (150 ore) (Art. 11 D.Lgs. 29/03/2012 n. 68), studenti collaboratori. La garanzia è operante per gli infortuni occorsi agli studenti nello svolgimento di tutte le attività istituzionali a loro spettanti, compreso il rischio in itinere. — Categoria IV - Infortuni Specializzandi La garanzia è operante per gli infortuni occorsi agli specializzandi nello svolgimento di tutte le attività a loro spettanti, compreso il rischio in itinere (ferma l’esclusione per Specializzandi delle attività rientranti nel D.Lgs. 368/99) — Categoria V - Laureati tirocinanti, studenti (di qualsiasi livello) impegnati in campagne di scavi archeologici e/o geologici ovvero presso i campi didattici sperimentali ovvero in altre attività didattiche comunque autorizzate, partecipanti ai corsi organizzati dall’Ateneo tipo summer school e winter school (questi ultimi a valere solo per gli studenti non immatricolati), partecipanti a qualsiasi titolo all’attività istituzionale dell’Ateneo ovunque essa si svolga e durante lo svolgimento dell’attività professionale effettuata presso l’Ateneo o presso altre sedi e strutture o siti, compresi gli infortuni che si dovessero verificare durante il tragitto tra le varie sedi, universitarie e non, ove si svolge l’attività, purché il viaggio sia stato regolarmente autorizzato dal responsabile della struttura. La garanzia è riferita agli infortuni subiti dagli assicurati durante l’espletamento delle attività Universitarie, intendendosi tutte le attività tipiche connesse allo svolgimento degli studi. Art. 25 – Oggetto dell’assicurazione A. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) - La Società si obbliga – nei limiti dei massimali pattuiti – a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi dell’attività descritta in polizza. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto colposo, o doloso, di persone del cui operato debba rispondere. B. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) - La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23.02.2000, n. 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione, dai lavoratori parasubordinati così come definiti all’articolo 5 del D.Lgs. 38/2000 nonché dagli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n. 1124 e D.Lgs. 23.02.2000 n. 38 cagionati - ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), ai lavoratori parasubordinati così come definiti all’articolo 5 del D.Lgs. n. 38/2000, gli associati in partecipazione, i prestatori di lavoro “intenerinali” di cui alla Legge 196/97, nonché agli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge - per morte e per lesioni personali nelle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6 % calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all’articolo 13 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 38/2000. L’assicurazione RCT vale anche, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta: — terreni e relativi impianti ed attrezzature, boschi e parchi anche aperti al pubblico che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo: O attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche; O civili abitazioni, uffici; O attività rurali; O attività industriali, commerciali e/o di deposito merci. — campi sportivi palestre, piscine ecc. escluso l’esercizio e l’organizzazione di manifestazioni sportive effettuate da Enti e Società diverse dal Contraente, — da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente, — da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: O pubblicitaria (compresa proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati); - da qualunque tipo di attività promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa, religiosa, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, aziendali, artistici, storici e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni, tavole rotonde e simili, corsi linguistici, di formazione e di aggiornamento aperti anche a soggetti esterni, non dipendenti, compresi i danni cagionati dagli studenti e/o ospiti ed i danni che gli studenti e/o ospiti possono cagionarsi tra di loro, ricevimenti, centri socio-forma Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi. L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all’Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio dell’attività istituzionale e in relazione all’erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari. L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l’Assicurato debba rispondere. Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato. Le garanzie di polizza s’intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge: • il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell’art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957, • il diritto di surrogazione spettante all’Assicuratore ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili. L'Impresa assicura, in conformità alle norme della legge e dei regolamenti, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore descritto nell'allegato elenco. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive. L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne sia trainato. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali. La Compagnia si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai mezzi di trasporto iscritti al P.R.A., esclusi quelli di proprietà del contraente che i dipendenti, gli Amministratori ed i collaboratori utilizzano in occasione di missioni o per adempimento di servizio, conseguenti alla stato di reperibilità o per trasferimenti, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni del servizio stesso, in conseguenza di: Collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatasi durante la circolazione (garanzia kasko); Incendio; Furto, consumato o tentato; Furto di accessori audio fono visivi stabilmente fissati; Rapina, consumata o tentata; Estorsione; Frane, smottamenti, uragani, trombe d’aria, inondazioni, alluvioni, grandine (eventi atmosferici); Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (eventi socio-politici). Sono parificati ai dipendenti strutturati, ai fini dell’applicazione delle garanzie della presente polizza anche i componenti (non Dipendenti) degli organi dell’Ateneo, previamente autorizzati e limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall’attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per: a) morte e lesioni personali; b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all’esterno dello stabilimento; Interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all’esterno dello Stabilimento nell’area interessata dall’Inquinamento. Nel caso in cui l’Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all’Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà. A. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) - La Società si obbliga – nei limiti dei massimali pattuiti – a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi dell’attività descritta in polizza. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto colposo, o doloso, di persone del cui operato debba rispondere. B. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) - La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23.02.2000, n. 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione, dai lavoratori parasubordinati così come definiti all’articolo 5 del D.Lgs. 38/2000 nonché dagli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n. 1124 e D.Lgs. 23.02.2000 n. 38 cagionati - ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), ai lavoratori parasubordinati così come definiti all’articolo 5 del D.Lgs. n. 38/2000, gli associati in partecipazione, i prestatori di lavoro “intenerinali” di cui alla Legge 196/97, nonché agli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge - per morte e per lesioni personali nelle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6 % calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all’articolo 13 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 38/2000. Sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l’assicurazione RCO, anche per danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse malattie professionali) subiti durante lo svolgimento delle proprie mansioni, i dipendenti dell’Assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL, sempreché dall’evento derivino morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6 % calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’Art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata. Il massimale per sinistro convenuto per l’assicurazione RCO rappresenta il limite globale di esposizione della società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di RCO. L'assicurazione RCO si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. Il massimale RCO per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società in caso di evento che coinvolga contemporaneamente sia i dipendenti che le altre categorie di lavoratori. Limitatamente alla rivalsa INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti i soci ed i familiari coadiuvanti dell’Assicurato. Tanto l’assicurazione RCT quanto quella RCO valgono anche per l’azione di rivalsa esperita dall’INPS, dall’INAIL o da Enti similari ai sensi dell’articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

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